L’autocertificazione permette ai cittadini di esibire, alla Pubblica Amministrazione e ai gestori dei servizi di pubblica utilità, le stesse informazioni contenute nei registri pubblici, senza recarsi ogni volta presso l’ente addetto al rilascio, bensì auto-dichiarando informazioni su di sé e sui fatti di cui è a diretta conoscenza. La normativa inerente l’autocertificazione è contenuta nell’articolo 2 della Legge n.15/1968, successivamente integrata nel Testo Unico in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445) che contiene tutti canoni di applicabilità dell’autocertificazione oltre che tutte le altre disposizioni riguardanti la presentazione di documenti amministrativi.
Ogni qualvolta un cittadino presenta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio o un’autocertificazione presso un ente pubblico è tenuto ad assumersi la piena responsabilità di quanto attestato. Sebbene, infatti, le Pubbliche Amministrazioni e i concessionari di pubblici servizi abbiano l’obbligo di accettare le autocertificazioni, hanno anche la piena libertà di controllarne la veridicità. Qualora un certificato auto-redatto contenga una dichiarazione mendace, ovvero totalmente falsa ed emessa deliberatamente, a pagarne le conseguenze civili e penali sarà il cittadino che ha presentato il documento.
Dichiarazione mendace in atto pubblico: le conseguenze
Come previsto dall’articolo 76 del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, chiunque rilasci delle dichiarazioni mendaci, le quali presentino dei vizi documentabili e inequivocabili, è tenuto a rispondere per reato di falso. Le conseguenze, in questo caso, saranno di tipo civile e penale.
Conseguenze dichiarazione mendace – Codice Civile: l’articolo 75 del Testo Unico sostiene che “qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.
Conseguenze dichiarazione mendace – Codice Penale: l’articolo 76 del Testo Unico include tutti i comportamenti considerati illeciti e quindi punibili dal Codice Penale in materia di autocertificazione. Ad esempio, l’art. 483 del C. P. sanziona l’esibizione di una dichiarazione mendace a pubblico ufficiale con un periodo di reclusione da tre mesi fino a due anni; l’art. 495 del C.P. che prevede invece una reclusione da uno a sei anni per chi dichiara il falso sull’ identità, lo stato e le qualità in proprio possesso, o inerenti un’altra persona.
Dichiarazione mendace involontaria
Cosa accade, invece, se il vizio di forma di una dichiarazione sostitutiva o un’autocertificazione di atto notorio dipende da un semplice errore di distrazione?
Il reato di falso è considerato tale solo nel caso in cui siano presenti tutte le prove per attestare che il dichiarante abbia commesso l’illecito in maniera consapevole. Nei casi in cui la falsità di quanto dichiarato dipenda da una leggerezza o da una negligenza del cittadino dichiarante, il reato di falso non sarà riconosciuto ed egli non andrà incontro a nessuna delle sopracitate conseguenze.