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Dichiarazione mendace: le conseguenze

L’autocertificazione permette ai cittadini di esibire, alla Pubblica Amministrazione e ai gestori dei servizi di pubblica utilità, le stesse informazioni contenute nei registri pubblici, senza recarsi ogni volta presso l’ente addetto al rilascio, bensì auto-dichiarando informazioni su di sé e sui fatti di cui è a diretta conoscenza. La normativa inerente l’autocertificazione è contenuta nell’articolo 2 della Legge n.15/1968, successivamente integrata nel Testo Unico in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445) che contiene tutti canoni di applicabilità dell’autocertificazione oltre che tutte le altre disposizioni riguardanti la presentazione di documenti amministrativi.

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Ogni qualvolta un cittadino presenta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio o un’autocertificazione presso un ente pubblico è tenuto ad assumersi la piena responsabilità di quanto attestato. Sebbene, infatti, le Pubbliche Amministrazioni e i concessionari di pubblici servizi abbiano l’obbligo di accettare le autocertificazioni, hanno anche la piena libertà di controllarne la veridicità. Qualora un certificato auto-redatto contenga una dichiarazione mendace, ovvero totalmente falsa ed emessa deliberatamente, a pagarne le conseguenze civili e penali sarà il cittadino che ha presentato il documento.

Dichiarazione mendace in atto pubblico: le conseguenze

Come previsto dall’articolo 76 del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa, chiunque rilasci delle dichiarazioni mendaci, le quali presentino dei vizi documentabili e inequivocabili, è tenuto a rispondere per reato di falso. Le conseguenze, in questo caso, saranno di tipo civile e penale.

Conseguenze dichiarazione mendace – Codice Civile: l’articolo 75 del Testo Unico sostiene che “qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.

Conseguenze dichiarazione mendace – Codice Penale: l’articolo 76 del Testo Unico include tutti i comportamenti considerati illeciti e quindi punibili dal Codice Penale in materia di autocertificazione. Ad esempio, l’art. 483 del C. P. sanziona l’esibizione di una dichiarazione mendace a pubblico ufficiale con un periodo di reclusione da tre mesi fino a due anni; l’art. 495 del C.P. che prevede invece una reclusione da uno a sei anni per chi dichiara il falso sull’ identità, lo stato e le qualità in proprio possesso, o inerenti un’altra persona.

Dichiarazione mendace involontaria

Cosa accade, invece, se il vizio di forma di una dichiarazione sostitutiva o un’autocertificazione di atto notorio dipende da un semplice errore di distrazione?

Il reato di falso è considerato tale solo nel caso in cui siano presenti tutte le prove per attestare che il dichiarante abbia commesso l’illecito in maniera consapevole. Nei casi in cui la falsità di quanto dichiarato dipenda da una leggerezza o da una negligenza del cittadino dichiarante, il reato di falso non sarà riconosciuto ed egli non andrà incontro a nessuna delle sopracitate conseguenze.

Rifiuto autocertificazione: cosa fare

L’autocertificazione permette ai cittadini di redigere dei documenti che garantiscono e accertano la loro identità e le caratteristiche in possesso, oltre che a dichiarazioni di atto notorio nelle quali è possibile attestare la conoscenza di qualità personali e di fatti riferiti anche a persone terze. Ma cosa possiamo fare di fonte al rifiuto autocertificazione?

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Gli enti privati hanno la facoltà di accettare o meno le autocertificazioni, mentre per la pubblica amministrazione accettare delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà costituisce un vero e proprio obbligo.

Qualora un dipendente pubblico, un funzionario del pubblico ufficio o un pubblico ufficiale non accettasse il documento di autocertificazione rischierebbe un’importante sanzione e la denuncia per omissione o rifiuto atti d’ufficio. Tutto ciò è sancito dall’articolo 328 del Codice Penale che prevede sanzioni amministrative e penali comprendenti la multa fino a due milioni di euro e la reclusione fino a un anno.

Rifiuto autocertificazione: ecco come far valere i propri diritti

Se una Pubblica Amministrazione rifiuta un documento di autocertificazione puoi far valere i tuoi diritti. Innanzi tutto devi identificare il funzionario responsabile della negazione: a egli devi chiedere il nome, il cognome, la qualifica, il numero di protocollo della pratica e il tipo di procedimento attribuito.

In questo modo la responsabilità sarà inequivocabilmente attribuita ad una persona sola, che è tenuta a rispondere e motivare il suo comportamento. Per questo motivo è importante richiedere anche le ragioni del mancato accoglimento della dichiarazione, per iscritto. Si procede poi a trasmettere il tesserino che riporta gli estremi della pratica al Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione presso la Prefettura del luogo in cui l’autocertificazione è stata rifiutata e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica – Roma.

È necessaria una richiesta formale, redatta per iscritto. I lettori interessati a questo tipo di ricorso possono utilizzare il modulo di richiesta chiarimenti per mancato accoglimento dell’autocertificazione presente in questo sito.

Una volta ricevuta l’istanza, il funzionario inadempiente ha 30 giorni di tempo per rispondere, motivando le ragioni che l’hanno indotto al rifiuto della documentazione. Se entro questo lasso di tempo non perviene alcuna risposta, egli rischia le sanzioni descritte nel paragrafo precedente.

La procedura descritta è sufficiente per eseguire un reclamo per mancata accettazione autocertificazione. Non è necessario presentare altro tipo di istanze o querele, bensì in alternativa a quanto descritto, è possibile rivolgersi al Difensore Civico, un’autorità che si occupa di preservare i diritti dei cittadini, qualora essi non vengano riconosciuti dalla Pubblica Amministrazione. Tra i modelli disponibili è altresì presente il modulo di ricorso al Difensore Civico per rifiuto autocertificazione. Ulteriori informazioni sono disponibili nell’articolo: “Il Difensore Civico: competenze e modalità di ricorso”.