Autocertificazione

Autocertificare la propria identità o il possesso di determinati requisiti significa dichiararli personalmente e assumersi la responsabilità di quanto affermato. Grazie all’autocertificazione, introdotta in Italia dagli anni novanta, è possibile evitare di recarsi in Comune ogni qual volta si necessita di un certificato richiesto dagli uffici pubblici, sostituendolo con un documento auto-redatto.

Autocertificazione

Autocertificazione: chi può accettarla

È possibile presentare la propria autocertificazione presso tutte le Pubbliche Amministrazioni (enti locali, scuole e università, prefetture, Inps, Inail, camere di commercio, motorizzazione civile, Asl, ecc.) e le Società che gestiscono i servizi pubblici (aziende municipalizzate, Poste, Enel, ACI, Aziende del Gas, Rai, Ferrovie dello Stato, Telecom, Società Autostrade, ecc.) che dal primo gennaio 2012 sono obbligati ad accettarla, piuttosto che richiedere dei certificati originali. A tal proposito è possibile leggere: “Dal 2012 meno certificati

Quanto attestato dall’autocertificazione viene poi controllato dalle amministrazioni pubbliche, che verificano la veridicità delle informazioni. Qualora esse siano errate (autocertificazione falsa) decadono tutti i benefici del documento sostitutivo, il cittadino viene denunciato all’autorità giudiziaria e può subire una condanna penale. Esistono, inoltre, dei documenti che non è possibile sostituire con delle autocertificazioni, come le pratiche per sposarsi, i rapporti con l’autorità giudiziaria e gli atti da trasmettere all’estero: per queste tipologie di dichiarazioni è necessario il certificato originale emesso dall’ente pubblico.

Presentare un’autocertificazione presso enti privati (banche, assicurazioni, notai ecc.) non è un’operazione scontata: essi infatti non hanno l’obbligo di accettarla, come accade nelle pubbliche amministrazioni, bensì hanno la facoltà di scegliere se e quali tipologie di autocertificazioni accettare e quali rifiutare, richiedendo al cittadino un certificato originale.

Autocertificazione: due differenti tipologie

Esistono due differenti tipologie di documenti è che possibile sostituire con l’autocertificazione: le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

Attraverso le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46 D.P.R. 445/2000) i cittadini possono notificare i loro dati anagrafici e di stato civile (autocertificazione stato di famiglia, autocertificazione atto di nascita, autocertificazione cittadinanza, autocertificazione residenza, ecc.), titoli di studio e qualifiche professionali (autocertificazione titolo di studio, autocertificazione esami sostenuti, autocertificazione appartenenza ad ordini professionali ecc.), situazione reddituale, economica e fiscale (autocertificazione fascia di reddito, autocertificazione stato di disoccupazione, autocertificazione pensione, autocertificazione possesso e numero del codice fiscale o partita IVA, ecc.), posizione giuridica (autocertificazione legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili, di non aver riportato condanne penali, di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento, ecc.) e altro ancora.

Nel caso in cui ai cittadini vengano richiesti certificati di nascita, residenza, cittadinanza e stato civile, è possibile esibire il proprio documento d’identità al posto di redigere autocertificazioni apposite, poiché nella semplice Carta d’Identità o nel Passaporto, sono disponibili le informazioni richieste in forma originale e certificata.

Autocertificazione atto notorio

Un’altra tipologia di autocertificazione riguarda le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000) attraverso cui i cittadini possono attestare tutte le condizioni, sia personali, sia riguardanti altre persone, a patto che ne siano a diretta conoscenza. Ad esempio, è possibile dichiarare di essere proprietari di un determinato terreno o immobile, di essere gli eredi di determinate persone e molto altro ancora. Per approfondire l’argomento è consigliata la lettura dell’articolo: “Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio

Autocertificazione: quando non è possibile presentarla

Non è possibile autocertificare tutto, in particolar modo i documenti redatti da professionisti, come ad esempio: certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi e brevetti.

Per quanto riguarda invece le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, è vietato certificare delle informazioni che non si conoscono direttamente e che riguardano manifestazioni di volontà: in questo caso la certificazione risulterebbe inerente a fatti non ancora avvenuti.

Autocertificazione: come si redige

Autocertificare il possesso di determinate caratteristiche è semplice. Ad esempio, per redigere un’autocertificazione generica è possibile usare il modello di dichiarazione sostitutiva generica disponibile sul portale di Moduli.it o scegliere tra una vasta scelta di autocertificazioni specifiche. Inoltre non è necessario apporre il bollo al modulo e la firma non ha bisogno di essere autenticata.

Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, invece, necessitano di qualche attenzione in più. Innanzi tutto esse devono essere sottoscritte dinnanzi al dipendente che le riceve, dopo aver identificato opportunamente il richiedente, mentre se vengono trasmesse via posta, fax o pec (posta elettronica certificata) è necessario allegare al certificato anche la fotocopia di un documento d’identità. Inoltre, è necessario autenticare la firma, soprattutto se la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà viene presentata presso enti privati, o consente la riscossione di benefici economici da parte di altre persone. La firma può essere autenticata da pubblici ufficiali come notai, cancellieri, segretari e funzionari comunali. In questo caso è richiesta anche l’imposta di bollo.

Autocertificazione: chi può presentarla

In Italia, il diritto di autocertificarsi conosce ben poche restrizioni. Possono presentare delle dichiarazioni sostitutive:

  • I cittadini italiani;
  • I cittadini dell’Unione Europea;
  • I cittadini provenienti da paesi extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, a patto che i dati attestati sul certificato siano riconducibili all’operato delle pubbliche amministrazioni italiane.

Autocertificazione: l’autentica di copia

Autocertificare un determinato documento può significare anche dichiarare che sia conforme all’originale. È possibile espletare questa funzione attraverso:

  • La copia di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione;
  • La copia di una pubblicazione, di un titolo di studio e di servizio;
  • La copia di documenti fiscali che debbono essere conservati dai privati.

Questi documenti non devono essere sottoposti ad autenticazione presso il Comune o l’amministrazione a cui vanno consegnati, bensì è sufficiente redigere una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e seguire le indicazioni presenti nel paragrafo ad essa dedicato. Qualora l’atto originale fosse depositato presso lo studio di un notaio, sarà necessaria l’approvazione di quest’ultimo al rilascio della copia autentica. È possibile saperne di più leggendo: “Come autenticare copie di atti, documenti o pubblicazioni

Autocertificazione: la legalizzazione di fotografie

Nell’articolo: “Legalizzazione fotografie: quando e come richiederla” è stato affrontato il tema sotto ogni punto di vista. Autocertificare le proprie fotografie non è possibile, è perciò necessario recarsi presso un qualsiasi palazzo comunale (non per forza quello di residenza) o alle amministrazioni competenti al rilascio di documenti personali come passaporto, patente di guida, porto d’armi, licenza di caccia, licenza di pesca, attestati e abilitazioni aeronautiche che hanno l’obbligo di legalizzare direttamente le fotografie.

Autocertificazione: cosa fare in caso di impedimento per ragioni di salute

Qualora un cittadino non fosse in grado di redigere una dichiarazione sostitutiva a causa di un impedimento per problemi di salute, essa può essere stilata da un parente prossimo, ovvero un coniuge, i figli o un parente entro il terzo grado. Nel documento è doveroso indicare il tipo di problema che ha impedito al diretto interessato di presentare tale dichiarazione innanzi al pubblico ufficiale, che ha il compito di accertare l’identità della persona che ha presentato il certificato. Sul portale di Moduli.it è possibile scaricare il modello di dichiarazione di chi non sa o non può firmare e il modello di dichiarazione resa dal genitore o dal tutore.